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ASSISTENZA FISCALE

Assistenza fiscale le scadenze

Assistenza fiscale le scadenze - Mondo Lavoro

Per il lavoratore dipendente è tempo di dichiarazioni dei redditi. A partire dal mese di aprile scattano gli obblighi dichiarativi di tutti coloro che dovranno presentare il modello 730.

La prima scadenza riguarda i lavoratori dipendenti e tutti quei soggetti che consegneranno la propria dichiarazione dei redditi al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro). In questo caso entro la fine di aprile dovrà essere consegnato il modello completo e sottoscritto.

Il modello 730 compilato e sottoscritto può essere presentato ai centri di assistenza fiscale o ai professionisti abilitati. Per coloro che preferiscono la seconda opzione c'è tempo fino alla fine di maggio. In questo caso sarà necessario presentare oltre alla dichiarazione anche l'elenco dei contenuti che danno diritto alle detrazioni fiscali, alle detrazioni, nonché tutto il materiale riguardante acconti o crediti di imposta.

La circolare N .14  dell’ Agenzia delle Entrate  riepiloga in linee generali alcuni punti cruciali del modello 730:
la dichiarazione congiunta per i coniugi; i tre casi previsti di dichiarazione integrativa; riepilogo dell'attività di dei, caf e professionisti.

Di particolare interesse il riepilogo delle attività preliminari all'apposizione del visto di conformità: corrispondenza dell’ammontare delle ritenute con quello dei CUD o delle relative certificazioni esibite; presentazione degli attestati degli acconti versati o trattenuti; verifica delle deduzioni personali e per familiari a carico; controllo delle detrazioni d’imposta non eccedenti gli importi presenti nella documentazione esibita; verifica dei crediti d’imposta; controllo dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta.


Vediamo alcune delle novità più importanti sullla compilazione del Modello 730/2011:

la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni;

introduzione di una cedolare secca (imposta sostitutiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila;

l’introduzione di un credito d’imposta previsto a seguito dei reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione e di un credito relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;

Anche per quest’anno sono altresì previste la proroga:
dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite di 6.000 euro lordi;
della detrazione riconosciuta per il personale del comparto di sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 149,5 euro;
della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione e del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati ai risparmio energetico degli edifici esistenti, e in taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di questi immobili di rideterminare il numero delle rate residue.

Assistenza fiscale per il datore di lavoro

LAVORATORE O PENSIONATO
  entro il 28 febbraio
presenta al proprio datore di lavoro (sostituto d'imposta)  la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'irpef.

entro 2 maggio 2011
deve ricevere dal datore di lavoro (sostituto d'imposta)  copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3

entro il 31 maggio 2011
deve riceve la retribuzione con i rimborsi o con le  trattenute delle somme dovute. in caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

a partire dal mese di luglio 2011 (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2011)
riceve la retribuzione con i rimborsi o con le  trattenute delle somme dovute. in caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

entro il 30 settembre 2011
deve ricevere  dal datore di lavoro (sostituto d'imposta)  la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite. comunica al datore di lavoro di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod. 730-3.

a novembre 2011
deve ricevere la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'irpef. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.


DATORE DI LAVORO

  entro il 28 febbraio
consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite

entro 2 maggio 2011
rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.

entro31 maggio 2011
controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3

a partire dal mese di luglio 2011 (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2011)
trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. in caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

a novembre 2011
aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'irpef. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte
residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.

 entro il 30 giugno
trasmette telematicamente all'agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte


 

Nota: per il consulente del lavoro è vietata l’assistenza fiscale.
Niente assistenza fiscale a professionisti ed aziende ma solo ai lavoratori dipendenti. Infatti, pena l’esercizio abusivo della professione di commercialista, quanto impone la Cassazione ai consulenti del lavoro. Per esercitare la professione di commercialista la legge richiede il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione nell'apposito albo professionale e, pertanto, quella del commercialista è una professione protetta e le attività proprie di essa possono esplicarsi esclusivamente dal soggetto abilitato e iscritto all'albo. Il consulente del lavoro, avendo competenza in materia di redditi di lavoro dipendente, può legittimamente occuparsi della liquidazione e del pagamento delle relative imposte. Ma non assistenza fiscale e contabile a lavoratori autonomi e imprese.