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COLLEGATO AL LAVORO

COLLEGATO AL LAVORO

COLLEGATO AL LAVORO - Mondo Lavoro

Il collegato lavoro introduce numerosi elementi di innovazione nel sistema del lavoro pubblico e privato.

Si tratta della Legge 4 novembre 2010, n.183, pubblicata nella G.U n.262 del 9 novembre 2010, in vigore dal 24 novembre 2010.
Di grande rilevanza nella legge sono gli articoli relativi al processo del lavoro che rendono facoltativo il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e in particolare quelli relativi all'arbitrato; infatti, avvalendosi di questo istituto (solo se previsto dai CCNN), le parti contrattuali potranno definire clausole compromissorie al fine di affidare la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale.

Viene altresì rivista la disciplina sulla certificazione dei contratti ampliandone sia il campo di applicazione sia rafforzando il suo valore vincolante. Passaggio significativo della nuova disposizione è, poi, quello della certificazione per via telematica delle assenze dal lavoro per malattia: viene abbandonato il certificato su carta, per fare posto a quello online che il medico dovrà inviare all'Inps. Confermata la possibilità di assolvere agli obblighi scolastici con il contratto di apprendistato.

Principali novità del collegato al lavoro.

Rafforzamento della trasparenza nella pubblica amministrazione Art 5
L'articolo contiene una serie di disposizioni di semplificazione degli adempimenti inerenti gli obblighi formali di informazione cui sono tenute le P.A., ovvero la trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica di tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici d'uso professionale dei dirigenti nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza di tale personale. Tutti questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento.

Agenzie di somministrazione Art. 48
Le risorse derivante dalla raccolta del contributo del 4% a carico delle agenzie di somministrazione sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore:
dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato;
limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione. In caso di mancato rispetto delle regole, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi al predetto Fondo il datore di lavoro deve corrispondere al fondo stesso oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal Ministero dell’economia, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso.

Apprendistato Art. 48
Vi è l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. La possibilità di apprendistato in azienda come alternativa all’ultimo anno di obbligo scolastico (cioè dai 15 ai 16 anni di età).

Mobilità e aspettativa del personale Artt. 13 e 18
Viene ampliata la sfera di applicazione sia della mobilità collettiva che della mobilità volontaria. Per la mobilità collettiva saranno attivate tutte le procedure necessarie per ricollocare il personale in esubero; per la mobilità volontaria si prevede la possibilità di utilizzare in assegnazione temporanea il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni per un periodo non superiore al triennio. I dipendenti pubblici, inoltre, potranno essere collocati in aspettativa non retribuita, per un massimo di dodici mesi, anche per avviare un'attività professionale o imprenditoriale autonoma. Durante tale periodo non saranno quindi applicate le disposizioni che prevedono l'incompatibilità e il cumulo degli impieghi nei confronti del dipendente della Pubblica amministrazione.

Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap Artt. 23-24.
Le norme degli articoli 23 e 24 riguardano, in particolare, il riordino delle norme in materia di congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l'assistenza dei portatori di handicap). Quanto ai permessi per l'assistenza ai portatori di handicap, con l'art. 24 viene modificata la Legge n.104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Trasmissione online all'Inps dei certificati di malattia (Art. 25)
Il testo appena approvato prevede, all'articolo 25, che a decorrere dal gennaio 2010 siano estese anche al settore privato le norme in materia di rilascio e di trasmissione dell'attestazione di malattia, già previste per i dipendenti pubblici. Anche i medici privati saranno pertanto sottoposti alle norme in materia di rilascio e di trasmissione telematica dell'attestazione di malattia, così come già avviene per i medici di base. La certificazione dovrà essere trasmessa per via telematica direttamente all'Inps, che a sua volta la inoltrerà all'amministrazione di competenza.

Tra le novità più rilevanti vi è la possibilità per il lavoratore all’atto dell’assunzione, comunque non prima della conclusione del periodo di prova (se la prova non è prevista, dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro), di decidere se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento. A tal fine, sottoscrive una clausola compromissoria che, pertanto, sarà valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario. La scelta del lavoratore di tentare la composizione davanti a un arbitro invece che dal giudice vale per tutte le liti nascenti dal rapporto di lavoro.