Consulenza fiscale: Informazioni per il dipendente
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dai datori di lavoro e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun lavoratore dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.
Consulenza fiscale: Istruzioni per il datore di lavoro
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere compilata ai fini fiscali indicando i dati riguardanti i redditi corrisposti nell’anno 2009, le relative ritenute operate e le detrazioni fiscali effettuate. La certificazione va consegnata, in duplice copia, al dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.
