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CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Contratto di somministrazione lavoro

Il Contratto di somministrazione lavoro, prevede l'esistenza di tre soggetti:

il somministratore, ovvero una Agenzia per il lavoro che si stata precedentemente autorizzata dal Ministero del Lavoro; tale Agenzia stipula un contratto col lavoratore;

l'utilizzatore, ovvero una qualsiasi azienda pubblica, o privata, che abbia bisogno di una determinata figura professionale;

il lavoratore in somministrazione.

Il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore può essere stipulato da tutti i lavoratori e può essere concluso a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. La somministrazione a tempo indeterminato, il cosi detto staff leasing, abolita dalla Legge n. 247 del 24.12.2007, è stata reintrodotta dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria per l’anno 2010) con effetto dal 01.01.2010.
Nel contratto a tempo determinato la durata corrisponde a quella della missione da svolgere presso l’impresa che utilizza il lavoratore.

L'art. 1 comma 46 della legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha abolito, a partire dal 1 gennaio 2008, il contratto di somministrazione a tempo indeterminato che era disciplinato nelle ipotesi individuate nelle lettere da a) a i) dell'art. 20, comma 3 del d.lgs. 276/03. Tuttavia, come specificato nella circolare n. 7 del 25/03/2008 i contratti di somministrazione a tempo indeterminato stipulati prima dell'entrata in vigore della legge mantengono la loro efficacia fino al verificarsi del recesso di una delle parti o per mutuo consenso.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato: per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003);
per le "esigenze temporanee" indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003)
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.

I divieti del contratto di somministrazione, è vietato:

per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

per le mansioni, individuate dai CCNL, il cui svolgimento può rappresentare pericolo per la sicurezza del lavoratore o di altri soggetti;

salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, per le imprese che abbiano effettuato nei 6 mesi precedenti licenziamenti collettivi riguardanti le figure professionali oggetto della fornitura, a meno che tale contratto non sia firmato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero riguardi l’assunzione di lavoratori iscritti in lista di mobilità, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a mesi tre (Legge n. 191 del 2009).

salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, per le imprese in cui siano in corso interventi di integrazione salariale che interessino lavoratori adibiti alle mansioni oggetto della fornitura;

per le imprese che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Trattamento economico
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di un'indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per il lavoro autorizzate all'esercizio dell'attività di somministrazione e iscritte all'Albo.

Il lavoratore con contratto di somministrazione, anche se assunto dall'agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice. Quindi è tenuto ad osservare le disposizioni date dall'impresa stessa per l'esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente dell’impresa utilizzatrice. Il lavoratore, inoltre, deve osservare tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate all'impresa utilizzatrice, e può fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

Il lavoratore con contratto di somministrazione ha diritto di svolgere la sua attività per l'intera durata dell’incarico, salvo che non sia stato superato il periodo di prova o che sussista una giusta causa di licenziamento.

Il lavoratore, durante l’incarico, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.

L'impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento dell’incarico, nonché formarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista. Quest'ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall'impresa utilizzatrice, la quale è responsabile delle violazioni delle norme di legge e di contratto collettivo in materia antinfortunistica.

Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l'impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente.