Il contratto individuale di lavoro è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica o giuridica) e un lavoratore (è prevista la possibilità di più datori o più lavoratori che stipulano lo stesso contratto).
Il contratto di lavoro individuale è un contratto nominato, bilaterale e oneroso. Si forma con il consenso delle parti e la capacità di stipulare un contratto da parte del prestatore di lavoro. Ed è il contratto mediante il quale il prestatore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività di lavoro e questi si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione.
E’ un contratto di lavoro: oneroso, essendo necessaria l’esistenza di una retribuzione che è il risultato della prestazione dell’attività lavorativa; sinallagmatico, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive; cumulativo, nel senso che la legge ed i CCNL stabiliscono esattamente l’entità delle prestazioni; eterodeterminato, in quanto il contenuto del contratto di lavoro viene predeterminato nei tempi e nei modi dal datore di lavoro in vista degli obiettivi che l’azienda si pone.
Dal contratto derivano le obbligazioni del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione dovuta e del lavoratore di prestare la propria opera "alle dipendenze e sotto la direzione" del datore. C’è l'obbligo del datore di fornire un ambiente di lavoro sicuro nel rispetto delle norme. La forma scritta del contratto individuale di lavoro può essere imposta dalla contrattazione collettiva o dalla legge nei casi di arruolamento di personale marittimo, per il contratto del personale dell’aria e per il contratto di lavoro sportivo. L'apposizione di un termine deve risultare da atto scritto (la proroga è possibile solo per contratti di durata inferiore a tre anni). Il contratto di lavoro individuale può anche prevedere un periodo di prova, durante il quale ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso.
Al datore si applicano le norme dettate per la generalità dei soggetti in tema di capacità giuridica (essere titolare di diritti ed obblighi) di agire. Al lavoratore si applicano tutte le regole generalmente dettate per la capacità giuridica e di agire delle persone fisiche, in quanto, in ragione dell'implicazione delle energie del lavoratore nella prestazione lavorativa, solo le persone fisiche sono capaci di prestare il proprio lavoro e di agire al riguardo ponendo in essere i relativi contratti di lavoro.
