La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all’anno 2009.
Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti in Euro, in particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all’unità inferiore fino a 49 centesimi di Euro e all’unità superiore da 50 centesimi in poi, mentre gli importi relativi alle contribuzioni trattenute potranno essere indicati al centesimo di Euro.
Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente: con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale; con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.
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Il modello CUD
L’adempimento inerente le operazioni di conguaglio è essenzialmente richiesto al datore di lavoro per evitare al lavoratore l’onere di presentazione della dichiarazione dei redditi e rendere cosi definitiva la tassazione provvisoriamente operata nei singoli periodi di paga.
L’obbligo di dichiarazione e' così adempiuto mediante la certificazione unica che deve essere consegnata al lavoratore dal sostituto d’imposta:
— entro il 28 di febbraio 2009;
— entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
— entro 12 giorni dalla richiesta degli eredi in caso di decesso del dipendente.
La novità che si presenta nel anno 2010 è che oltre alla certificazione unica (modello Cud) dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati che datori di lavoro ed enti pensionistici sono tenuti a consegnare a dipendenti e pensionati entro lo stesso termine del 1° marzo altre certificazioni devono essere rilasciate per attestare le somme corrisposte e le relative ritenute operate nel corso del 2009. In particolare, tutti i soggetti che hanno erogato compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono consegnare, a chi tali somme ha percepito, una certificazione, redatta in forma libera e sottoscritta dal sostituto d’imposta, dalla quale risultino, oltre i dati identificativi di quest’ultimo, la causale, l’ammontare lordo delle somme corrisposte e l’importo delle ritenute effettuate.
Di seguito sintetizziamo i principali aspetti di carattere fiscale che riguardano le operazioni di conguaglio dei redditi.
Le norme che regolano la legislazione in merito sono:
Legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2009); Decreto legge n. 93/ 2008 e dal Decreto legge n. 112/2008 (Manovra estiva) e riguardano:
— il reddito complessivo: ai fini del riconoscimento delle detrazioni d’imposta di cui agli articoli 12 e 13 il reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per lavoro dipendente è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
— le erogazioni liberali: la novità riguarda la tassazione delle erogazioni liberali non superiori ad euro 258,23 concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, dei sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze familiari o personali del dipendente e dei sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura (già articolo 51 c. 2 lett. b) del TUIR) e sono interamente assoggettate a tassazione se corrisposte dopo il 28 maggio 2009;
— la detrazione per le famiglie numerose (articolo 12 c. 3 del TUIR): si tratta di un credito di 1.200 euro annui – da riconoscere ai lavoratori con almeno quattro figli a carico - eccedente l’imposta netta;
l’Amministrazione finanziaria, nella C.M. n. 1 del 9 gennaio 2008 e nella C.M. n. 34 del 4 aprile 2008, ha precisato che tale detrazione:
1) non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro;
2) trova applicazione nell’intera misura anche se l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno;
3) e` fruibile solo se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico;
ai fini della verifica circa la spettanza di tale detrazioni non rileva la percentuale di fruizione delle detrazioni ordinarie;
— le detrazioni per canoni di locazione (articolo 16 del TUIR): si tratta di detrazioni che devono essere riconosciute,
solo in sede di conguaglio, ai lavoratori che ne facciano richiesta; il sostituto d’imposta deve riconoscere anche l’eventuale importo della predetta detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente, entro la capienza del monte ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale viene effettuato il conguaglio;
— il bonus in capienti (articolo 44 del D.L. n. 159/2007): la novità riguarda il recupero del bonus che deve essere restituito dai lavoratori che ne hanno beneficiato senza averne diritto; pertanto, i sostituti d’imposta sono tenuti a recuperare l’agevolazione dagli emolumenti erogati nei periodi di paga successivi a quello in cui hanno ricevuto la comunicazione dal lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
— gli assegni di mantenimento: la novità riguarda le detrazioni d’imposta riconosciute ai percettori di assegni periodici di mantenimento da parte del coniuge; in particolare, e` sancito l’aumento dell’importo delle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR quando alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili (assegni periodici erogati dal coniuge); tale detrazione spetta in misura pari a quella prevista dal comma 3 dell’articolo 13 del TUIR a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni, non è cumulabile con le altre detrazioni previste dallo stesso articolo 13 e compete in misura piena anche nell’eventualità che gli assegni siano stati percepiti solo in un periodo dell’anno.
