L’Ispettorato del lavoro è composto da funzionari della Direzione Provinciale o Regionale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e hanno il compito di vigilare e controllare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di lavoro.
L'Ispettorato del lavoro, nella veste di ispettori del lavoro, controlla, verifica e giudica eventuali violazioni in materia di disposizioni normative sul luogo di lavoro, allo scopo di favorire l'accordo tra datore di lavoro e personale dipendente.
Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
Il Ministero del Lavoro è il fulcro di questo meccanismo di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e contrasto di lavoro irregolare ve sommerso.
In poteri dell’ ispettorato del lavoro devono comunque tener conto delle competenze affidate alle Regione e alla Province autonome; alle competenze del Ministero dell’interno in materia di coordinamento e direzione per l’ordine e la sicurezza pubblica; le competenze delle ASL in materia di sicurezza del lavoro.
I compiti dell'ispettorato del lavoro sono riferibili alla protezione della salute fisica e psichica dei lavoratori sul luogo di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo, la protezione speciali dei giovani, delle donne incinte o madri che allattano e la prevenzione degli infortuni professionali.
Il personale ispettivo ha compiti di vigilanza:
sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Diritto di interpello. La Direzione generale su impulso della direzione provinciale o degli enti di previdenza hanno il compito di rispondere a pareri o quesiti posti dalle associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, esclusivamente per via telematica.
La legge di riferimento è il Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.
