Il lavoro a chiamata o intermittente è il contratto con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ricorre alla sua prestazione soltanto quando ne abbia effettivamente bisogno. Entra in quella fattispecie di nuovi contratti di lavoro introdotta dalla riforma Biagi con il preciso obiettivo di regolarizzare la prassi diffusa del cosiddetto lavoro a fattura, utilizzato per lo svolgimento di lavori autonomi non occasionali ma caratterizzati da una certa continuità e al tempo stesso a cadenza intermittente.
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato ed è previsto in due forme: il lavoratore, infatti, può scegliere di vincolarsi o meno alla chiamata. Nel primo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di disponibilità, relativa ai periodi di inattività.
Legittimata a concludere questa tipologia contrattuale è qualunque impresa privata, a meno che non abbia effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro.
Il lavoro a chiamata o intermittente non può essere sottoscritto nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Inoltre è vietato il suo ricorso ovviamente: al fine di sostituire lavoratori in sciopero; nel caso si sia fatto ricorso nei 6 mesi precedenti a una procedura di licenziamento collettivo, oppure se è in corso una sospensione o riduzione di orario con cassa integrazione (salvo diverso accordo sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni a cui si riferirebbe il contratto intermittente.
Il lavoro a chiamata può essere firmato: da qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, oppure per il lavoro nei week end o in periodi predeterminati (ferie estive e altre vacanze);indipendentemente dal tipo di attività, da lavoratori con meno di 25 anni di età o di più di 45.
I contratti di lavoro a chiamata o intermittente, ai fini della sua prova, deve essere redatto in forma scritta e riportare le seguenti indicazioni:
durata ed ipotesi che ne consentono la stipulazione;
luogo e modalità della disponibilità, preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore ad almeno un giorno lavorativo;
forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere la prestazione nonché i mezzi per rilevare la stessa;
trattamento economico e normativo e la relativa indennità di disponibilità spettante al lavoratore se prevista;
tempi e modi di pagamento del corrispettivo e dell’indennità di disponibilità;
eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto.
Per quanto riguarda la retribuzione il lavoratore a con contratto di lavoro a chiamata non deve essere sottoposto a discriminazioni. Gli spetta, pertanto, se pur proporzionato all’attività realmente svolta, la stessa retribuzione di chi risulta assunto a tempo pieno a parità di livello e mansione.
Il lavoratore intermittente, oltre ad aver sempre e comunque diritto al compenso per la prestazione svolta, nell’ipotesi in cui si sia obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, per i periodi di inattività, dovrà ricevere l’ulteriore indennità di disponibilità mensile, divisibile per quote orarie. Il compito di fissare l’ammontare dell’indennità è rimesso alla CCNL.
Nel caso di temporanea impossibilità del lavoratore, per esempio a causa di infortunio o malattia, non maturerà il diritto all’indennità. Se ancora si tratta di prestazioni rese il fine settimana o durante periodi festivi o di ferie, l’indennità va corrisposta solo nel caso di effettiva chiamata del lavoratore. Va detto però che, salvo l’indennità, non sono previsti altri diritti che garantiscano un particolare riconoscimento o trattamento economico e normativo per il lavoratore a chiamata che decida di restare a disposizione del datore di lavoro.
Se il lavoratore con contratto di lavoro a chiamata è obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro il suo rifiuto, senza giustificato motivo, può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto e il risarcimento del danno la cui misura è affidata alla contrattazione collettiva o in mancanza al contratto di lavoro.
Il lavoratore con contratto di lavoro a chiamata o intermittente non è computato nell'organico dell'impresa ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.