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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Somministrazione di lavoro

 

 

La somministrazione di lavoro permette ad un soggetto, chiamato utilizzatore, di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato detto somministratore, per servirsi del lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Nella somministrazione di lavoro occorre distinguere due contratti diversi:
un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale
un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore

Entrambi i contratti possono essere stipulati: a tempo determinato  e a tempo indeterminato.

Il contratto tra somministratore e utilizzatore: la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell'utilizzatore. La pubblica amministrazione può altresì stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore invece deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo. L’albo è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal quale possono venire cancellate qualora non svolgano correttamente l'attività o non adempiano regolarmente i loro obblighi nei confronti dei lavoratori.

Vediamo i requisiti per l'iscrizione all'albo.
Non tutte le imprese possono svolgere attività di fornitura di somministrazione di lavoro; la legge prevede infatti che le agenzie che intendono dedicarsi a tale attività debbano possedere determinati requisiti economici, avere come oggetto sociale prevalente anche se non esclusivo l'attività di somministrazione e ottenere l'autorizzazione dal Ministero del Lavoro. L'autorizzazione è subordinata alla presenza di un capitale sociale di almeno € 600.000,00 e alla prestazione di una cauzione di € 350.000,00 a garanzia del pagamento dei crediti dei dipendenti.

Contratto di somministrazione lavoro.